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Andrea Morzenti

Se qualcosa non è, non lo è per nessuno (ancora sulle causali)

Aggiornamento: 3 minuti fa

Le causali del contratto a termine, assurte a ruolo di autonomo genere letterario negli anni passati, hanno sempre destato un certo interesse. Per molti anni sempre richieste (era il 2001 e poi la Riforma Biagi del 2003), poi necessarie solo dopo il primo contratto (governo Letta), poi eliminate completamente (Jobs Act), poi reintrodotte in una modalità pressoché impraticabile (Decreto Dignità) e, da ultimo, semplificate e necessarie solo dopo i primi dodici mesi (Decreto Lavoro).


Sono motivazioni o, meglio, "condizioni” come le chiama oggi la legge, che legittimano – quando richieste – l’apposizione di un termine al contratto di lavoro che, altrimenti e di regola, dovrebbe essere a tempo indeterminato.


Anche la somministrazione di lavoro a tempo determinato ha il suo regime causale. Forse un po’ più complesso rispetto al contratto a termine diretto, dato il coinvolgimento di tre soggetti e la presenza di due contratti.

  • i soggetti: il lavoratore, il somministratore (l’agenzia per il lavoro), l’utilizzatore.

  • i contratti: di lavoro tra somministratore e lavoratore, commerciale tra somministratore e utilizzatore.


Va detto con assoluto grado di certezza come le norme attuali (contenute nel d.lgs. n. 81/2005, da ultimo modificato dalla legge n. 203/2024 nota – quest’ultima – come “Collegato Lavoro” in vigore dal 12 gennaio 2025) non prevedono alcuna causale per il contratto commerciale a differenza, invece, di quanto prevedeva il d.lgs. n. 276/2003.

Mentre, invece e al contrario, è fuor di dubbio come la causale sia richiesta nel caso in cui il contratto di lavoro sia a termine. Non per una autonoma previsione sulle assunzioni a scopo di somministrazione, ma per un rimando che la legge fa alla disciplina ordinaria del contratto di lavoro e termine.

Possiamo quindi dire che quando il somministratore assume a termine non applica norme sue proprie, ma si comporta come un “normale datore di lavoro” (salvo alcune poche eccezioni).


Quindi, nel caso in cui una causale è richiesta, il somministratore la deva apporre al contratto di lavoro stipulato col lavoratore. Sì, ma con una peculiarità: la legge di conversione del decreto dignità ha introdotto un comma che, anni fa, ebbi a definire” il comma più oscuro di tutto il diritto del lavoro contemporaneo, […] una sorta di scheggia impazzita che resta nella legge di conversione e non trova cittadinanza nel decreto legislativo n. 81/2015, situazione questa che potrebbe creare ulteriori problemi agli interpreti negli anni a venire” (da “Sintesi, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina”, ottobre 2018).

Questo "oscuro comma" prevede che le causali del contratto a termine, in caso di ricorso al contratto di somministrazione, si applicano esclusivamente all’utilizzatore.


Dunque, proviamo a riepilogare. Nella somministrazione a tempo determinato:

PRIMO. Il contratto commerciale tra somministratore e utilizzatore non prevede alcuna causale (a riprova e conferma se ce ne fosse bisogno, in caso di assunzione a tempo indeterminato da parte del somministratore, anche se il contratto di somministrazione è a tempo determinato, la causale non è mai richiesta)

SECONDO. Il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore, quando è a termine a favore dello stesso utilizzatore per oltre dodici mesi (da calcolarsi su uno o più contratti), è causale. E la causale è un elemento che deve essere fornito (e, in caso di contestazione, comprovato) dall’utilizzatore, non dal somministratore, seppur l’utilizzatore non è parte del contratto di lavoro cui la causale viene apposta


In sintesi, per capire se la causale è necessaria occorre far riferimento al contratto di lavoro a termine e alle sue norme (il contratto commerciale, abbiamo visto, non è mai della partita). Se – e solo se – la causale risulta necessaria, allora entra in gioco l’utilizzatore.


Concludo, provando a riportare tutto quanto ai giorni nostri, analizzando brevemente una delle novità del Collegato Lavoro in vigore dal 12 gennaio 2025.

La novella prevede che in caso di impiego a termine da parte del somministratore (sintetizzo e semplifico) di lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, le causale non è mai prevista.

Se, quindi, non è mai prevista (Il Collegato Lavoro dice “le condizioni non operano”) è del tutto evidente che, in caso di impiego a termine a scopo di somministrazione a tempo determinato di lavoratori svantaggiati, nessun soggetto (somministratore e utilizzatore) sia tenuto a formalizzarla, come nessun contratto (di lavoro e commerciale) la dovrà contenere.


In altre parole: se un qualcosa non c’è alla radice, non c’è per nessuno. E non c’è, a maggior ragione, per il soggetto che, solo nel caso in cui quel qualcosa dovesse esserci, deve occuparsi (e gestire le eventuali conseguenze negative) della sua applicazione.

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