Non va assolutamente bene che operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con i malati. Faremo un decreto (sarà poi il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021), ci sta lavorando la Ministra Cartabia che per scriverlo non ha bisogno di studiare molto.
Così Draghi nella conferenza stampa del 26 marzo. Poi, come spesso capita, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. E anche questa volta, ahimè, la norma lascia spazio a mille diversi dubbi e domande e conseguenti diverse interpretazioni.
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Qui ne accenno solo tre:
Chi è soggetto al (presunto) obbligo vaccinale? La norma dice che sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione anti COVID “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. Ora, il “che svolgono” è riferito ad entrambe le platee (esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario) oppure solo alla seconda? Questione non di poco conto per capire se – semplifico - medici e infermieri sono soggetti tout court alla vaccinazione (e quindi, ad esempio, se ci rientra anche la figura del medico competente aziendale, ma anche sempre e comunque lo psicologo 35enne citato poi da Draghi come esempio del “salta fila dei vaccini”) indipendentemente se o meno a contatto coi pazienti.
Chi è tenuto a comunicare alle Regioni e alle - immancabili - Province Autonome (poi vedremo meglio) gli elenchi? Gli ordini professionali comunicano i loro iscritti (quindi gli esercenti le professioni sanitarie) e i datori di lavoro tutti gli altri (quindi solo gli operatori di interesse sanitario)? O i datori di lavoro comunicano entrambe le platee per consentire alle ASL (poi vedremo meglio) di avere tutte le informazioni comprese quelle relative al rapporto di lavoro in essere di – semplifico - medici e infermieri?
Adempiuto l’obbligo di comunicazione entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto (poi vedremo meglio come), il datore di lavoro ha ulteriori obblighi nei confronti dei nuovi assunti? In altri termini, che significato dare alla parte del Decreto in cui si dice che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”? Il datore di lavoro è cioè autorizzato o, forse addirittura tenuto/obbligato, a fare una indagine preassuntiva sull’adempimento dell’obbligo vaccinale? E, se sì, il soggetto autorizzato è direttamente il datore di lavoro oppure il suo medico competente aziendale (che, nel frattempo, non si è ancora capito se è obbligato a vaccinarsi oppure no)? O, invece, per ogni assunzione il datore di lavoro è tenuto a seguire la procedura di natura pubblica (ora vediamo quale) seguita per i lavoratori che erano in forza alla data di entrata in vigore del decreto?
Ah, qual è la procedura? Ecco qui:
l’Ordine e il Datore entro cinque giorni comunicano alla Regione i dati degli iscritti e dei lavoratori (non vi sto dire quali sono quelli previsti dal Decreto che tanto poi le Regioni han fatto di testa loro)
che (la Regione) entro dieci giorni verifica lo stato vaccinale
che (sempre la Regione) immediatamente se non risulta la vaccinazione o la prenotazione lo segnala all’Asl
che (l’Asl) entro cinque giorni invita l’interessato non vaccinato o non prenotato a produrre idonea documentazione
che (sempre l’Asl) senza ritardo in caso di mancata presentazione della documentazione invita l’interessato a vaccinarsi
che (sempre l’Asl) non oltre tre giorni invita l’interessato a trasmettere la certificazione dell’avvenuta vaccinazione
che (sempre l’Asl) immediatamente in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale ne dà comunicazione all’interessato, al Datore e all’Ordine
che (l’Ordine) comunica all’interessato la sospensione dal diritto di svolgere la prestazione o le mansioni che implicano contratti interpersonali
che (il Datore) adibisce il lavoratore a mansioni, anche inferiori, che non implichino rischi di diffusione del contagio o, se non possibile, lo sospende senza diritto alla retribuzione (norme particolari sono previste per i lavoratori fragili e per chi non si è sottoposto a vaccinazione per motivi medici)
… che al mercato mio padre comprò.
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