top of page

Non è così semplice contare fino a 24

  • Immagine del redattore: Andrea Morzenti
    Andrea Morzenti
  • 22 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Non un mio parere, non una mia opinione. Ma unicamente il tentativo di rendere intellegibile l’interpretazione che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 6 del 27 marzo 2025, ha dato in merito alle norme sulla durata massima dalla somministrazione di lavoro a termine, a favore dello stesso utilizzatore, a seguito dell’entrata in vigore del collegato lavoro (legge n. 203/2004).


***


Parto da qui: il Ministero supera quanto in precedenza affermato da sé medesimo con circolare n. 17/2018 circa la possibilità che i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore potessero essere assegnati a termine presso lo stesso utilizzatore senza limiti di durata.


E lo fa seguendo questo ragionamento:

1.      l’abrogazione, ad opera del collegato lavoro, del quinto e sesto periodo dell’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (disposizione che consentiva agli utilizzatori di superare, fino al 30 giugno 2025, il limite massimo di 24 mesi con missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore assunto dal somministratore a tempo indeterminato) +

2.      la giurisprudenza comunitaria e italiana secondo cui la somministrazione di lavoro, disciplinata dalla direttiva 2008/104/CE, deve rispondere ad esigenze di ragionevole temporaneità (e quindi gli Stati Membri sono tenuti ad adottare misure idonee a evitare missioni successive di un lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore finalizzate ad eludere la direttiva citata),


portano ora a ricomprendere nel periodo di “Durata Massima” (24 mesi o diverso periodo previsto dai contratti collettivi) previsto dall’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015:

3.      [non solo – fatto notorio e da sempre – i contratti a termine e le missioni a termine con assunzioni a termine da parte del somministratore, ma anche]

4.      dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del collegato lavoro, le missioni a termine con lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.


Il Ministero illustra anche un regime transitorio sulla base del principio del tempus regit actum:

-          le missioni a termine con lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato in corso al 12 gennaio 2025 potranno giungere alla loro naturale scadenza anche nel caso in cui comportino il superamento della Durata Massima (in tal caso il Ministero ricorda che la naturale scadenza non poteva essere oltre la data del 30 giugno 2025), senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della costituzione del rapporto di lavoro a suo carico a tempo indeterminato, ma

-          in tal caso, i periodi di missione a termine con lavoratori assunti dal somministratore a tempo interminato maturati successivamente alla data del 12 gennaio 2025 dovranno essere computati nel periodo di Durata Massima.


***


Ora, in considerazione del fatto che le circolari ministeriali sono atti amministrativi e come tali vincolanti solo per gli organi ispettivi, risulta oltremodo urgente un intervento legislativo che metta un punto fermo e che, al contempo, valorizzi le assunzioni a tempo indeterminato del somministratore nel rispetto e in attuazione del Considerando n. 15 della direttiva 2008/104/CE.


Ce lo auguriamo, assieme agli auguri di una serena Pasqua.

Comments


© www.intornoallavoro.com - BLOG DI LAVORO E POLITICA

online dal 7 luglio 2017

© 2017 Andrea Morzenti #intornoallavoro All Rights Reserved

"Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia" (Don Lorenzo Milani)
  • Twitter Round
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page