
Dopo una trattativa infinita che è durata un’intera vigenza contrattuale – quasi tre anni – lunedì 3 febbraio 2025 Assolavoro da una parte e Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp dall’altra, hanno siglato l’Ipotesi di Rinnovo del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro. Un accordo che possiamo senza dubbio definire non meramente manutentivo ma, al contrario, assolutamente innovativo.
Quanto ne parlo con amici (parenti e conoscenti), le domande che spesso mi vengono poste sono: di cosa mai si tratterà al tavolo del negoziato, di cosa mai si parlerà, cosa mai potrà prevedere il Contratto Collettivo delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro se il trattamento retributivo (cioè il cuore dei contratti collettivi di lavoro) è definito da altri (cioè dai contratti collettivi delle imprese utilizzatrici)?
Ed in effetti è così, come riporta anche il comunicato stampa di Assolavoro in merito a questo rinnovo: “un principio chiave, sancito per legge, resta la parità retributiva. Il CCNL non disciplina infatti la componente retributiva che viene invece definita nell’ambito del CCNL di riferimento dell’utilizzatore. I lavoratori in somministrazione hanno per legge le stesse retribuzioni dei dipendenti di pari livello assunti direttamente dall’azienda utilizzatrice”.
Partiamo però da un dato. L’importanza di questo CCNL è innanzitutto dovuta al numero rilevante di lavoratori coinvolti, dato che l’Ipotesi di Rinnovo da poco siglata interessa oltre 500 mila lavoratori impegnati mediamente ogni giorno e un milione di persone all’anno (fonte DataLab Assolavoro).
Bene, ma cosa disciplina questo Contratto? Quali tematiche?
Tra i tanti temi, oltre i “classici” quali sono le relazioni sindacali, i diritti individuali e i diritti sindacali, le Parti negli anni hanno valorizzato in modo crescente e significativo:
la formazione (il settore della somministrazione, per legge, gestisce per il tramite del fondo di formazione Forma.Temp risorse da destinare a interventi formativi) a cui l’Ipotesi di Rinnovo dedica nuove importanti previsioni;
il welfare (Ebitemp, ente bilaterale di derivazione contrattuale, garantisce ai lavoratori in somministrazione un’ampia gamma di prestazioni che l’Ipotesi di Rinnovo potenzia ulteriormente con il rafforzamento del welfare sanitario, ma non solo);
gli ammortizzatori sociali (il Fondo di Solidarietà Bilaterale, che esce rafforzato dall’Ipotesi di Rinnovo, gestisce come principale misura l’assegno di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro).
In sintesi, formare e tutelare. Perché il lavoro non è solo retribuire.
E già questa penso sia già una buona risposta alle domande dei miei amici. Che però mi potrebbero ben dire: chiaro, ma questo lo fanno anche altri settori e per gli ammortizzatori sociali c’è anche lo Stato con l’Inps. E, seppur convinto che il settore della somministrazione di lavoro abbia strumenti difficilmente comparabili con altri settori, non credo che con questo riuscirei a convincerli tutti.
E allora mi gioco l’ultima carta. La più peculiare per il settore della somministrazione, per me una delle più importanti e significative ma, dall’altro lato, anche la più difficile da raccontare e da spiegare.
Qui è però necessario un piccolo ma doveroso passo indietro per spiegare il tratto saliente della somministrazione di lavoro, la “co-datorialità”. Perché il lavoratore somministrato (brutta definizione, mi rendo conto) ha – di regola – due datori di lavoro: uno formale, l’agenzia per il lavoro (che lo assume, lo paga, gli fa il cedolino, ne gestisce i rapporti con gli Enti, …) e uno sostanziale, l’impresa utilizzatrice (il luogo di lavoro, il soggetto nel cui interesse e sotto la cui direzione e controllo il lavoratore presta l’attività lavorativa). Anni fa la spiegavo così: il lavoratore assunto da A, lavora a favore di B: unica forma lecita di interposizione di manodopera.
Bene. Ma c’è un momento importante e delicato nella vita lavorativa dei lavoratori in somministrazione, se assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (e sono oltre 150 mila!), in cui non ci sono due datori di lavoro, ma uno solo, l’Agenzia di Somministrazione. Ed avviene quando il lavoratore a tempo indeterminato, terminata l’assegnazione a favore dell’impresa utilizzatrice, entra nella situazione di “disponibilità”. Ed è in questo frangente che l’Agenzia deve esprimere al meglio la sua datorialità che va oltre il suo ruolo – seppur importante per il mercato del lavoro – volto unicamente a favorire l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. E lo stesso deve fare il settore intero con tutte le sue Parti.
In altri termini: finché il lavoratore presta l'attività lavorativa, il CCNL che guida è quello dell’impresa utilizzatrice (cfr. trattamento economico e normativo); quando, invece, l'impresa utilizzatrice manca, il CCNL che definisce diritti, doveri, regole e procedure è unicamente il CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro della cui Ipotesi di Rinnovo sto appunto (un po’ divagando ma) qui raccontando.
E in quel momento l’obiettivo primario deve essere la continuità occupazionale. Il Contratto Collettivo ha dovuto allora (perché le Parti hanno voluto) trovare soluzioni, accorgimenti, avere idee affinché il lavoratore possa avere il prima possibile una nuova assegnazione presso una diversa impresa utilizzatrice. Ma anche affinché il lavoratore, nell’attesa di una nuova assegnazione, abbia strumenti e tutele adeguate.
Ecco, cari amici, di cosa si è trattato al tavolo del negoziato, di cosa si è parlato, cosa prevede il Contratto Collettivo delle Agenzie di Somministrazione Lavoro. Non si esaurisce certo qui, come scritto, ma l’aspetto sopra solo accennato a mio parere è la vera peculiarità di questo (che possiamo definire “atipico”) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
E il discorso ora si potrebbe fare molto lungo. Non un semplice post su un blog, ma forse un libro intero (chissà, magari, prima o poi lo scriverò, il titolo l’ho già in mente).
Metto qui solo alcuni spunti che potete però approfondire, se ne avete piacere, tempo e voglia, leggendo il testo dell’Ipotesi di Rinnovo:
una nuova procedura di ricollocazione individuale “finalizzata a favorire la ricollocazione di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato privi di assegnazione, fornendo una serie di strumenti formativi e di sostengo al reddito con lo scopo di implementare le occasioni di reimpiego dei lavoratori”;
la novità della procedura di ricollocazione plurima “al fine di gestire ed evitare, ove possibile, interruzioni e mancati rinnovi plurimi [30) di missioni di lavoratori a tempo indeterminato somministrati presso il medesimo utilizzatore. Durante la procedura di confronto sindacale le Parti possono condividere strumenti e tutele finalizzate ad una migliore ricollocazione dei lavoratori coinvolti, anche allargando il confronto con ulteriori soggetti che possono aiutare a risolvere le problematiche occupazionali, agendo su: i) iniziative che puntino ad evitare (ove possibile) interruzioni collettive di lavoratori e favorire la continuità occupazionale ii) incentivi alla ricollocazione iii) accesso semplificato alla prestazione di mobilità territoriale iv) politiche attive”;
l’incremento dell’importo della indennità di disponibilità, aumentata sino a 1.150 euro mensili;
un database di sistema della bilateralità (cd basket CV) “finalizzato ad ampliare le opportunità di ricollocazione dei lavoratori in procedura di ricollocazione tanto individuale quanto plurima”;
le tutele a favore delle lavoratrici in gravidanza assunte a tempo indeterminato “al fine di una maggiore tutela economica e normativa delle lavoratrici il cui stato di gravidanza sia iniziato durante la missione disciplinabile dalla contrattazione collettiva e senza pregiudizio sulle prerogative individuali”;
la somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito (MOG) con lavoratori assunti a tempo indeterminato “nella finalità di favorire la ricollocazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia”.
Ecco, ora credo che anche gli amici più scettici possano essere convinti.
Possano cioè ora aver più chiaro di cosa si è trattato, di cosa si è parlato, cosa prevede il CCCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro.
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