Con il primo decreto legge del 2022 (sperando diminuiscano in favore delle leggi) – Consiglio dei Ministri del 5 gennaio e Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio – il governo ha introdotto un obbligo vaccinale anti covid19 per gli over 50.
Non più un obbligo in base alla professione (come per medici e infermieri, personale della scuola e forze dell’ordine), ma in base all’età. Non più un requisito essenziale per l’esercizio della professione ma i) dal 1 febbraio, sanzione amministrativa di 100 euro ii) dal 15 febbraio, possesso (ed esibizione su richiesta) del green pass rafforzato (solo vaccinazione o guarigione, non valido quindi quello ottenuto con tampone negativo) per accedere ai luogo di lavoro.
Le diverse date? Beh tutto si tiene, visto che fatta la prima dose di vaccino il green pass arriva dopo quattordici giorni.
Ok, ma per le imprese? Cosa cambia da domani? ll decreto legge è lapidario: fino al 15 giugno 2022 si applicano le stesse disposizioni già in vigore per il controllo del green pass base (che scadranno, invece, al termine dello stato di emergenza, oggi fissato al 31 marzo 2022).
Quindi:
i) il datore di lavoro controlla:
con l’app VerificaC19; oppure
con la piattaforma Inps (solo per imprese con più di 50 dipendenti);
ii) il lavoratore può chiedere di consegnare al proprio datore di lavoro il suo green pass in modo che, sinché valido, non sia più controllato (fermo, per il datore di lavoro, un onere di monitoraggio del green pass sulla base del fatto che potrebbe essere revocato).
Due diverse platee di lavoratori (in base all’età), due diversi green pass (base o rafforzato), due diversi lassi temporali (fino al 31 marzo, fino al 15 giugno).
Un’unica modalità di controllo (seppur plurima), un unico apparato sanzionatorio (per accedere ai luoghi di lavoro) per lavoratori e datori.
Unico dubbio: come chiedere l’età ai lavoratori soprattutto (anche se dopo Sanremo i fiori sono ormai diventati un cadeau unisex) se lavoratrici (che gentil sesso non si usa più)?
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