C’è una norma che dice più o meno così: se un datore di lavoro mantiene a termine un lavoratore per oltre 24 mesi (o diversa durata prevista dai contratti collettivi anche aziendali), direttamente o indirettamente tramite un’agenzia per il lavoro, quest'ultimo può chiedergli di essere assunto a tempo indeterminato.
È un principio (questo di una durata massima anche a seguito di diversi contratti a termine) che conosciamo fin dal pacchetto Welfare di Romano Prodi e Cesare Damiano (2008) in caso di assunzione con contratto a temine diretto.
Il computo (anche) del periodo di lavoro a termine svolto per il tramite di un’agenzia per il lavoro fu introdotto dalla riforma Fornero (2012), confermato poi dal Jobs Act renziano (2015). I mesi sono sempre stati 36, ridotti a 24 dal Decreto Dignità (2018).
Qui non entro in altre considerazioni che temo stuferebbero i miei (già pochi) lettori.
Date le premesse e non le postille (questa la potreste capire in pochi) mi voglio però soffermare su un aspetto non di poco conto. Perché la norma non mai ha esplicitato se, ai fini del raggiungimento dei (oggi) 24 (ieri 36) mesi, il datore di lavoro debba tener conto anche dei periodi svolti (sì) a termine tramite un’agenzia per il lavoro (ma) con assunzione a tempo indeterminato da parte di quest’ultima.
Ora, su questo aspetto la dottrina pressoché unanime ma pure anche il Ministero del Lavoro (2018, c’era Luigi Di Maio) si sono espressi sostenendone l’esclusione. Per mille motivi: logici, di sistema, giuridici, e chi più ne ha più ne metta.
Insomma, se il lavoratore ha (già) un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che lavori senza limiti di durata presso un datore di lavoro (leggasi utilizzatore)!
Ecco, capita però che nel 2020 (in epoca contiana che, cara grazia, abbiamo accantonato) la Commissione X in fase di conversione in legge del decreto Y approvi un emendamento (poi diventato, come d’abitudine, legge dello Stato) che (sì) conferma quanto sopra (ma) solo fino al 31 dicembre 2021. Il perché non è dato sapersi (o forse sì).
Problema: se la lettura di cui spora è (ora, per legge) esplicitamente valida (solo) fino a fine anno in corso, quale sarà implicitamente quella valida da inizio del prossimo anno? Quella opposta, temo, va da sé. Con conseguenze che potrebbero essere gravi per il nostro mercato del lavoro.
Perché se (anche) i periodi di lavoro svolti a termine presso un datore di lavoro (ma) con assunzione a tempo indeterminato da parte di un’agenzia per il lavoro conteranno ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 24 mesi, rischiamo di vedere cessazioni e turnover che tutti vogliamo evitare.
Allora, una preghiera alla politica in epoca (se Dio vuole) draghiana e non più contiana: per il bene di tutti, via al più presto quella data del 31 dicembre 2021. Per mille motivi: logici, di sistema, giuridici, e chi più ne ha più ne metta.
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