Mi chiamo MO(R)G
- Andrea Morzenti
- 21 ott 2019
- Tempo di lettura: 3 min

E quindi ci siamo. Martedì 15 ottobre 2019, a Roma nella sede di Assolavoro, è stato sottoscritto il testo del nuovo CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro. Decorrenza 1 gennaio 2019, scadenza 31 dicembre 2021.
Ci sono voluti un po’ di mesi, circa una decina, per integrare e modificare il testo contrattuale del 2014 con il suo accordo di rinnovo sottoscritto dalle parti il 21 dicembre 2018. Un lungo lavoro di taglia, cuci, copia e incolla, ma ora ci siamo. Il settore delle Agenzie per il Lavoro, l’interinale come ancora purtroppo si continua a chiamarlo, ha ora il suo contratto collettivo. Stiamo parlando di circa cinquecentomila lavoratori ogni giorno in missione presso le aziende, di cui oltre quarantamila assunti a tempo indeterminato. Non bazzecole.
Dopo averne già scritto qui “Provando a dar fiato alla dignità perduta” degli aspetti più rilevanti che sono entrati subito in vigore con l’Accordo di Rinnovo, due parole oggi su un istituto – credo – noto a pochi al di fuori del settore delle Agenzie.
Mi sto riferendo al “Monte ore retribuito garantito”, il MOG, che troviamo all’art. 51 del CCNL.
Non una novità in assoluto, il MOG è stato infatti introdotto e sperimentato con il CCNL del 2014, ma una conferma ora e una presa d’atto, scrivono le Parti stipulanti il CCNL (Assolavoro, CGIL, CISL, UIL, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP), di una “modalità propria di utilizzo della somministrazione di lavoro” con una duplice finalità:
ricondurre nell'ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie, in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita;
agevolare l’utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle aziende utilizzatrici.
Quando cioè tutele e flessibilità provano ad andare a braccetto.
Ora, lungi da me raccontarvi nel dettaglio il MOG, che rischierei di perdere i già pochi lettori arrivati sin qui (sul sito di Assolavoro, cliccando qui, potete scaricare il testo completo del CCNL), provo a sintetizzare le caratteristiche principali del MOG con durata minima di 3 mesi (esiste anche il MOG con durata minima di 1 mese, ma qui non ne scrivo che prima che possa iniziare è già passato il mese…):
utilizzabile solo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato (a scopo di somministrazione), non invece per le assunzioni a tempo indeterminato che seguono regole proprie;
non utilizzabile in tutti i settori ma solo in qui contesti connotati da una necessaria modulazione flessibile della prestazione (e il CCNL ne fa un elenco tassativo, ampliando l’elenco del 2014);
caratteristica principiale: nel rispetto della parità di trattamento con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice, al lavoratore deve essere garantita una retribuzione minima pari al 25% su base mensile;
il lavoratore potrebbe non conoscere al momento dell’assunzione il suo orario di lavoro, che deve essergli comunicato - in funzione delle effettive esigenze dell’azienda utilizzatrice - con un preavviso di 24 ore prima dell’inizio effettivo della sua attività lavorativa;
all'atto dell’assunzione il lavoratore conosce la sua fascia oraria (lasso temporale di 8 ore) entro cui potrà essere collocato di norma, di volta in volta, il suo orario di lavoro;
la fascia oraria può essere modificata con il consenso del lavoratore e con un preavviso minimo di una settimana;
l'orario di lavoro, quindi, non è (e non coincide necessariamente con) la (intera) fascia oraria;
il lavoratore, insomma, è tenuto a lavorare se il suo orario di lavoro è ricompreso nella fascia oraria pattuita e solo sino al raggiungimento della percentuale concordata (che ricordo non può comunque essere inferiore al 25%);
fuori da questi due paletti (fascia oraria e percentuale) il lavoratore, se richiestogli, non è tenuto a prestare attività lavorativa. Può, libero, ovviamente, ma non è tenuto;
conseguenza finale: se il lavoratore, sul mese, ha lavorato meno della percentuale pattuita, gli spetta comunque una retribuzione pari alla percentuale; se invece ha lavorato di più, sarà naturalmente retribuito per tutte le ore lavorate;
vi risparmio: maggiorazione per cambi fascia frequenti e per mancato rispetto del preavviso, conguaglio a fine contratto se l’orario effettivo svolto risulta inferiore all’orario minimo part/time dell’azienda utilizzatrice, sistema di consolidamento semestrale se la percentuale è superiore rispetto a quella pattuita, peculiarità retributive, varie ed eventuali.
Solo una domanda, per concludere, alle Parti stipulanti: se l’avete definita “Somministrazione a tempo determinato con Monte Ore Retribuito Garantito”, perché avete scelto l’acronimo MOG e non MORG?