Il cosiddetto Decreto Dignità è ora in Gazzetta Ufficiale. Decreto Legge n. 87/2018, da domani - sabato 14 luglio 2018 - sarà in vigore.
I primi tre articoli, con interventi molto mirati e "chirurgici", modificano sostanzialmente i) il contratto di lavoro di lavoro a tempo determinato, ii) la somministrazione di lavoro e iii) - in misura minore - il contratto a tutele crescenti.
Vediamo le principali novità, introdotte con decretazione d'urgenza "RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori [...], introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali" [ma, allora, perché, visto il "RITENUTO", le novità - per espressa previsione del Decreto Dignità - non si applicano (anche) ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni?!].
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Durata del singolo contratto, non superiore a 12 mesi. [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 1]
Il contratto iniziale, o prorogato, può superare i 12 mesi - ma non può comunque eccedere i 24 mesi - solo con una "causale". [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 1]
I rinnovi, cioè i nuovi contratti con lo stesso lavoratore intervallati dal periodo di "stop&go" (10 o 20 giorni, in base al contratto scaduto se di durata fino a 6 mesi oppure superiore a 6 mesi), devono avere sempre una "causale", indipendentemente dalla singola durata. [dlgs n. 81/2015, art. 19, immancabile comma 01]
Ogni rinnovo (non la proroga) costa lo 0,5% in più, incrementale, non flat (tranne per la sostituzione di lavoratori assenti e per le attività stagionali previste dal... recentissimo DPR n. 1525/1963) . [aumento sul contributo 1,4% di cui alla Legge n. 92/2012, art. 2, comma 28]
Le proroghe, cioè l'estensione della durata del contratto, sono al massimo 4 e non più 5 (sempre da intendersi sul lavoratore, indipendentemente dal numero dei contratti). [dlgs n. 81/2015, art. 21, comma 1]
La durata complessiva di più contratti in successione non può superare i 24 mesi (salvo diversa disposizione dei contratti collettivi). [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 2]
La "causale" deve essere specificata per iscritto su rinnovi e proroghe (si sono scordati di dire che va specificata anche sui primi contratti di durata iniziale già oltre i 12 mesi; vabbè, forse è meglio scriverla anche lì eh). [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 4]
La causale non è mai richiesta per le attività stagionali. [dlgs n. 81/2015, art. 21, immancabile comma 01]
Ma cosa sia la "causale", oggi, nessuno lo sa.
Nel Decreto Dignità è previsto che è necessaria la presenza di almeno una delle seguenti condizioni [che già si farà fatica a trovarne una, figuriamoci "almeno una", pare una presa in giro]:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori [ma perché sostitutive non l'hanno messa a parte?];
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili [tutti e tre assieme, per non farci mancare nulla], dell'attività ordinaria. [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 1]
Io non aggiungo nulla, a parte quanto già scritto tra parentesi quadre, che è meglio.
Preferisco evitare di commentare. I commenti, mi sa, li faranno con le sentenze i Giudici del Lavoro.
Ah, il lavoratore può impugnare il contratto entro 180 giorni dalla scadenza, non più 120. [dlgs n. 81/2015, art. 28, comma 1]
E poi, le novità si applicano a tutti i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Una sola piccola, folle, pazzesca, incredibile modifica. Ad un solo periodo di un comma. [dlgs n. 81/2015, art. 34, comma 2, primo periodo]
L'ho già scritto in questo mio precedente post, non mi dilungo ulteriormente. Dico solo, delle due l'una: o al Governo non conoscono il settore della somministrazione di lavoro, oppure lo vogliono fortemente contrastare.
Certo, a mio parere, le Agenzie per il Lavoro devono lavorare di più e meglio sulle proprie assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (prima o poi ci scriverò un post). Ma, l'equiparazione pressoché totale con un normale datore di lavoro, è priva di alcuna logica e di buon senso nonché, con ogni probabilità, in contrasto con la Direttiva Europea di riferimento. [Direttiva 2008/104/CE]
Ma scusate, mi fermo qui, avevo detto che non mi sarei dilungato...
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
Sono incrementati del 50% i tetti minimi e massimi della indennità a favore del lavoratore a séguito di licenziamento illegittimo, che passano - il minimo - da 4 a 6 mensilità e - il massimo - da 24 a 36 mensilità. [dlgs n. 23/2015, art. 3, comma 1]
E, in tutto ciò, mentre il tetto massimo dell'art. 18 resta ancorato a ventiquattro mensilità. Dimenticanza, ignoranza o volontà?
In attesa della legge di conversione,
buonanotte Italia, buonanotte lavoro.