Ancora qui a parlar di articolo diciotto
- Andrea Morzenti
- 19 nov 2017
- Tempo di lettura: 3 min

Si avvicinano le elezioni.
E si parla di ripristinare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. E si parla di fare un tagliando alle tutele crescenti, con un aumento delle indennità minime e massime (oggi 4 e 24 mensilità, domani 8 e 36?). Insomma, si parla. E si parla ancora delle conseguenze dei licenziamenti illegittimi.
Proviamo allora a fare un confronto tra le due normative.
Premesse necessarie:
norme applicabili solo per aziende con più di 15 dipendenti
per licenziamenti che in giudizio (Giudice del lavoro) vengono ritenuti illegittimi
nei confronti di lavoratori assunti a tempo indeterminato
se il lavoratore è stato assunto prima del 7 marzo 2015, in caso di licenziamento si applica l'articolo 18
se il lavoratore è stato assunto dal 7 marzo 2015 in poi, in caso di licenziamento si applicano le tutele crescenti
l'articolo 18 non è più quello del 1970, vista la modifica operata dalla Legge Fornero nel 2012
(si può ancora avere l'art. 18 anche se assunto dal 7 marzo 2015 in poi? Ne abbiamo scritto qui)
Ciò premesso, vediamo un po'.
LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI (es. per appartenenza a un sindacato o per ragioni legate all'orientamento sessuale) e LICENZIAMENTI NULLI (es. per matrimonio o durante il periodo di maternità e sino all'anno di vita del bambino)
Sia l'ARTICOLO 18 che le TUTELE CRESCENTI prevedono la reintegrazione sul posto di lavoro, oltre a una indennità risarcitoria (minimo 5 mensilità) pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento e sino alla reintegrazione, "dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative". Ferma restando l'indennità risarcitoria, il lavoratore può optare, al posto della reintegrazione, per un importo pari a 15 mensilità.
LICENZIAMENTI DISCIPLINARI (GIUSTA CAUSA o GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO)
ARTICOLO 18
(REGOLA) > indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità, "in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti";
(DUE ECCEZIONI): i) insussistenza del fatto contestato ii) il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una sanzione (conservativa) diversa dal licenziamento sulla base delle previsioni dei contratti collettivi > reintegrazione sul posto di lavoro (il lavoratore può optare per 15 mensilità) oltre ad una indennità risarcitoria (massimo 12 mensilità) pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento e sino alla reintegrazione, "dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione"-
TUTELE CRESCENTI
(REGOLA) > indennità economica pari a 2 mensilità per anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità;
(UNICA ECCEZIONE): insussistenza del fatto materiale contestato > reintegrazione sul posto di lavoro (il lavoratore può optare per 15 mensilità) oltre ad una indennità risarcitoria (massimo 12 mensilità) pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento e sino alla reintegrazione "dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro"-
LICENZIAMENTI ECONOMICI (GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO)
ARTICOLO 18
(REGOLA) > indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità "in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti";
(ECCEZIONE): manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento > reintegrazione sul posto di lavoro (il lavoratore può optare per 15 mensilità) oltre ad una indennità risarcitoria (massimo 12 mensilità) pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento e sino alla reintegrazione, "dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione"-
TUTELE CRESCENTI
(UNICA DISCIPLINA) > indennità economica pari a 2 mensilità per anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità.
LICENZIAMENTI ECONOMICI (COLLETTIVI)
ARTICOLO 18
(REGOLA) > indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità "in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti";
(ECCEZIONE): violazione dei criteri di scelta > reintegrazione sul posto di lavoro (il lavoratore può optare per 15 mensilità) oltre ad una indennità risarcitoria (massimo 12 mensilità) pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento e sino alla reintegrazione, "dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione".
TUTELE CRESCENTI
(UNICA DISCIPLINA) > indennità economica pari a 2 mensilità per anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità-