Dopo la Legge, la Circolare INPS. E poi, dopo la Circolare INPS, la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E fortuna, che a questo giro, non servivano decreti ministeriali o interministeriali per l'entrata - concreta - in vigore della legge sui nuovi voucher.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (una volta, pre Jobs Act, era direttamente il Ministero del Lavoro), con propria Circolare n. 5 del 9 agosto 2017, a firma del Capo dell'Ispettorato Dott. Paolo Pennesi, ha fornito le indicazioni operative al personale ispettivo in merito al regime sanzionatorio in materia di prestazioni occasionali (Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale). Le sanzioni sui nuovi voucher, insomma.
Ora, a me hanno sempre insegnato che le sanzioni possono essere previste solo dalla legge e non anche dalla prassi amministrativa, dalle Circolari. Stupisce, quindi, questo passaggio della Circolare in commento:
«la violazione dei divieti di cui al comma 5 – ossia l’aver acquisito “prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa” – integra un difetto “genetico” afferente alla costituzione del rapporto e comporta dunque, in applicazione dei principi civilistici, la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria (art. 1, D.Lgs. n. 81/2015) del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso».
in quanto introduce, per via amministrativa, una sanzione (conversione a tempo pieno e indeterminato), che la legge non ha previsto.
Sul punto, un'altra osservazione. La Circolare aggiunge che "stante la formulazione normativa [i divieti e la relativa sanzione] non trovano comunque applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione".
A parte il fatto che al posto di "strumento della somministrazione" forse era più corretto scrivere "contratto di somministrazione di lavoro", qui, a mio parere, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ben poteva sì fare uno sforzo interpretativo in più, sulla base dell'ormai assodato principio di co-datorialità che caratterizza la somministrazione di lavoro; in base al quale sia somministratore che utilizzatore sono (co)datori di lavoro del lavoratore in somministrazione. E lo poteva fare, a maggior ragione, sulla base del fatto che la legge non dice di "contratto" ma di "rapporto" di lavoro.
E invece:
se un datore di lavoro ha in essere, o cessato da meno di sei mesi, un contratto a termine o di collaborazione coordinata e continuativa, non potrà utilizzare con lo stesso lavoratore il Contratto di prestazione occasionale, pena la conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
se si tratta di un utilizzo tramite somministrazione di lavoro, lo stesso datore di lavoro potrà, anche contemporaneamente, utilizzare i nuovi voucher con lo stesso lavoratore. A me pare che questo sia evidentemente contrario alla ratio del divieto introdotto dalla legge.
Aggiungo, da ultimo, che continua a restare priva di sanzione la violazione del limite di compenso annuo massimo, pari a 5.000 euro (netti), per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori.
Insomma, parafrasando il titolo di un celebre film della saga Don Camillo e Peppone , "Don Camillo monsignore ma non troppo", potremmo così ribattezzare la Circolare n. 5/2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro: "Dottor Pennesi legislatore ma non troppo".